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Gentili Colleghi,

vi informiamo che nella G.U. del 24 marzo 2022 – serie generale n° 70 è stato pubblicato il D.L. 24 marzo 2022 n° 24 relativo alle Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID – 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Il D.L. proroga, per tutti gli esercenti le professioni sanitarie, l’obbligo vaccinale al 31 dicembre 2022 e la conseguente validità delle sospensioni comminate, senza porre in essere ulteriori adempimenti.

In caso di intervenuta guarigione, l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione dall’Albo, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita sulla base delle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute. La sospensione in Albo riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.

Questa disposizione riguarda la gestione dei guariti da COVID – 19 che, di conseguenza, sono impossibilitati ad adempiere all’obbligo vaccinale per un certo periodo.

In tale caso il sanitario dovrà trasmettere/presentare apposita istanza, allegando la documentazione relativa al suo stato vaccinale e il certificato di guarigione, rilasciato dal suo Medico di Medicina Generale, compilando il modulo “Istanza di cessazione della sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ai sensi dell’art.8 D.L. 24/2022”.

Si rammenta inoltre che la recente circolare ministeriale equipara l’infezione, in assenza di adempimento dell’obbligo vaccinale, all’assolvimento della prima dose, con la necessità di concludere il ciclo primario a distanza di mesi tre dal primo tampone positivo.

Il tempo intercorrente per poter effettuare la dose di richiamo/booster è confermato a mesi quattro per entrambe le situazioni sotto descritte: completamento del ciclo primario in assenza di infezione e completamento del ciclo primario più infezione.

Si precisa che il periodo di quattro mesi è conteggiato dalla data del primo tampone positivo.