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Gentili Iscritti,

si comunica che con decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109 è stato emanato il “Regolamento concernente l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale, ai sensi dell’articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all’articolo 24-bis, rispettivamente dall’articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l’attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2”;

 Tale regolamento ha previsto ed integrato i requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici (art. 4 e 5) ed ha altresì predisposto un elenco di “categorie” professionali e “di settori di specializzazione”, contenuto nell’allegato A. 

Di seguito sono scaricabili due moduli, da compilare solo per coloro che vogliono ex novo iscriversi presso l’Albo CTU del Tribunale:

Modulo iscrizione CTU,

Dichiarazione sostitutiva CTU.

Si sottolinea che coloro che sono già iscritti NON devono compilare alcuna domanda di iscrizione.

Ai sensi dell’art. 10 del citato decreto ministeriale, infatti, “coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già iscritti all’albo mantengono l’iscrizione e POSSONO chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all’istanza una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni a tal fine richieste dall’art. 5 commi 1 e 2 e i titoli e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4. In sede di revisione dell’albo, il venir meno dei requisiti per l’iscrizione è valutato alla luce della disciplina anteriormente vigente, ferma restando la necessità di soddisfare i requisiti di mantenimento dell’iscrizione previsti dall’art. 6, comma 1”. 

La Segreteria OPI Savona